(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e strumenti 1. Con la presente legge la Regione Piemonte si propone: a) di favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e delle tradizioni enoiche, dell'enogastronomia, dei centri storici e dei borghi rurali delle citta' del vino, del paesaggio dei territori viticoli del Piemonte, al fine di incrementare l'attrattivita' dei territori stessi e sviluppare il turismo culturale ed enogastronomico, l'agriturismo e la funzione ambientale delle aree vitivinicole; b) di valorizzare la produzione dei vini a denominazione di origine controllata (DOC) e a den minazione di origine controllata e garantita (DOCG), di altri prodotti derivati dalla utilizzazione delle uve e dei vini e di altri prodotti tipici della tradizione agroalimentare ed enogastronomica locale, al fine di migliorare l'immagine dei prodotti stessi presso i consumatori e gli operatori economici dei mercati interni ed internazionali; c) di promuovere la formazione professionale e l'assistenza tecnica, nonche' le iniziative di informazione tecnico-scientifica e commerciale; d) di promuovere iniziative volte al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni ed alla ricostruzione dell'identita' economicoculturale dei territori del vino; e) di promuovere il turismo del vino e tutte le forme di attivita' ad esso collegate ivi comprese quelle esercitate dalle biblioteche comunali e dalle associazioni per la promozione delle attivita' culturali, economiche, ricreative, ambientali; f) di favorire l'applicazione di tecniche e indirizzi di programmazione e gestione urbanistica e di architettura del paesaggio volti a valorizzare le caratteristiche dei territori del vino del Piemonte, anche determinando proposte e indirizzi per la predisposizione dei piani regolatori comunali od intercomunali dei comuni dei territori del vino; g) di sviluppare la divulgazione nel campo viticolo ed enologico anche con l'individuazione e la qualificazione di centri sperimentali e la promozione di incontri scientifici a carattere periodico; h) di migliorare le caratteristiche funzionali e di immagine del patrimonio architettonico pubblico e privato dei territori del vino ai fini di accoglienza turistica e di valorizzazione ambientale; i) promuovere iniziative di informazione ed educazione alimentare e la realizzazione di iniziative di educazione alla salute per la prevenzione dell'alcolismo e per favorire un corretto rapporto con la bevanda alcolica. 2. La Regione Piemonte realizza le finalita' di cui al comma 1: a) mediante il cofinanziamento e l'attuazione dei piani di distretto; b) ponendo in essere direttamente iniziative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1; c) sostenendo le iniziative di promozione dell'immagine e dei territori vitivinicoli del Piemonte attivate da soggetti pubblici e privati per la valorizzazione della produzione vitivinicola e delle attivita' correlate e indotte; d) con il coordinamento, mediante gli organi di distretto, delle iniziative e manifestazioni a carattere locale collegate al settore enogastronomico.