(Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale
          della Regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' e strumenti
 
  1. Con la presente legge la Regione Piemonte si propone:
   a)  di  favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e
delle tradizioni enoiche, dell'enogastronomia, dei centri  storici  e
dei  borghi rurali delle citta' del vino, del paesaggio dei territori
viticoli del Piemonte, al fine di  incrementare  l'attrattivita'  dei
territori    stessi    e   sviluppare   il   turismo   culturale   ed
enogastronomico, l'agriturismo e la funzione  ambientale  delle  aree
vitivinicole;
   b)  di  valorizzare  la  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine controllata (DOC) e a den minazione di origine controllata  e
garantita  (DOCG),  di  altri  prodotti  derivati dalla utilizzazione
delle uve e dei vini e di  altri  prodotti  tipici  della  tradizione
agroalimentare  ed  enogastronomica  locale,  al  fine  di migliorare
l'immagine dei prodotti stessi presso i consumatori e  gli  operatori
economici dei mercati interni ed internazionali;
   c)  di  promuovere  la  formazione  professionale  e  l'assistenza
tecnica, nonche' le iniziative di informazione tecnico-scientifica  e
commerciale;
   d)   di   promuovere   iniziative   volte   al   recupero  e  alla
valorizzazione delle tradizioni ed alla ricostruzione  dell'identita'
economicoculturale dei territori del vino;
   e) di promuovere il turismo del vino e tutte le forme di attivita'
ad  esso  collegate  ivi comprese quelle esercitate dalle biblioteche
comunali e dalle  associazioni  per  la  promozione  delle  attivita'
culturali, economiche, ricreative, ambientali;
   f)   di   favorire  l'applicazione  di  tecniche  e  indirizzi  di
programmazione e gestione urbanistica e di architettura del paesaggio
volti a valorizzare le caratteristiche dei  territori  del  vino  del
Piemonte,   anche   determinando   proposte   e   indirizzi   per  la
predisposizione dei piani regolatori comunali  od  intercomunali  dei
comuni dei territori del vino;
   g)  di  sviluppare la divulgazione nel campo viticolo ed enologico
anche con l'individuazione e la qualificazione di centri sperimentali
e la promozione di incontri scientifici a carattere periodico;
   h) di migliorare le caratteristiche funzionali e di  immagine  del
patrimonio  architettonico  pubblico e privato dei territori del vino
ai fini di accoglienza turistica e di valorizzazione ambientale;
   i) promuovere iniziative di informazione ed educazione  alimentare
e  la  realizzazione  di  iniziative di educazione alla salute per la
prevenzione dell'alcolismo e per favorire un corretto rapporto con la
bevanda alcolica.
  2. La Regione Piemonte realizza le finalita' di cui al comma 1:
   a)  mediante  il  cofinanziamento  e  l'attuazione  dei  piani  di
distretto;
   b)  ponendo  in  essere  direttamente  iniziative finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1;
   c) sostenendo le iniziative  di  promozione  dell'immagine  e  dei
territori  vitivinicoli  del Piemonte attivate da soggetti pubblici e
privati per la valorizzazione della produzione vitivinicola  e  delle
attivita' correlate e indotte;
   d)  con  il coordinamento, mediante gli organi di distretto, delle
iniziative e manifestazioni a carattere locale collegate  al  settore
enogastronomico.